(1)Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti 147; 30 Cost.; 570 c.p. o abusa dei relativi poteri 320, 323, 324; 571 ss. c.p. con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare 333 ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 152 della L. 19 maggio 1975 n. 151. Il co. II è stato così modificato dall’art. 371 della L. 28 marzo 2001 n. 149.
(2)
I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo hanno funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi, ma non hanno valenza liberatoria degli obblighi dai quali il soggetto è gravato in quanto genitore. Si vedano gli artt. 4, 9, 10, 16, 23, 25, 50, 51, 52 della L. 4 maggio 1983 n. 184 (inizialmente denominata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, dal 2001 “Diritto del minore ad una famiglia”).