Art. 335 – Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale(1) può essere riammesso dal tribunale 38, 51 nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento 336.

Note

(1)

Allorché avvenga una lesione degli interessi del minore (unico vero soggetto tutelato dal presente e dal precedente art. 334 del c.c.), subentrano i provvedimenti ablativi delineati, ad opera del tribunale; essi riguarderanno il potere di amministrazione, per i rapporti patrimoniali, e conseguentemente il potere di rappresentanza per i profili personali.

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