(1)Con il decreto di cui all’articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio 43 della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti 74 ss.o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento(2) e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione 2099; 545 c.p.c. allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi(3) e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
Note
(1)
Il presente articolo è stato inserito con L. 4 aprile 2001 n. 154 (ed unitamente al precedente, costituiscono così il TITOLO IX bis disciplinante i cd. “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”). In esso si prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell’ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali (come la separazione personale), salva sempre la tutela penale.
La procedura per l’adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bis c.p.c. (esperibile mediante ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante; dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice, il procedimento verrà deciso con decreto adottato in camera di consiglio in composizione monocratica).
(2)
Per l’assegno di divorzio si veda l’art. 5 co. VI della L. 1 dicembre 1970 n. 898, mentre per l’obbligazione alimentare si vedano gli artt. 433 e ss. c.c.
(3)
La durata dell’ordine di protezione è stata portata da sei mesi ad un anno dall’art. 10 del D.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con modifiche dalla L. 23 aprile 2009 n. 38).