Art. 343 – Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause 48 ss. c.c., 330 non possono esercitare la responsabilità genitoriale(1), si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore 354(2)(3).

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita 45 con decreto del tribunale 38(4).

Note

(1)

Nel co. I si stabilisce che la competenza del tribunale scaturisce dalla mancanza dei genitori; mancanza che implica mancato esercizio della potestà, e che – in base alla disposizione dell’art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689 – va a sostituire il termine originario di “patria potestà”. Oggi sostituito da “responsabilità genitoriale” dall’art. 56, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(2)

La norma fa esplicito riferimento al luogo della sede principale degli affari ed interessi, quindi ove il minore ha il domicilio, indipendentemente dal luogo in cui abbia stabilito la sua residenza.

(3)

Si veda inoltre l’art. 6 della L. 1 dicembre 1970 n. 898.

(4)

Il co. II è stato così modificato ai sensi dell’art. 139, d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. Il domicilio del minore diviene quello del tutore poichè – anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 43 del c.c. – si identifica con il luogo ove il minore ha la dimora abituale, quindi la residenza: essa giocoforza coincide con il luogo ove risiede la persona alla quale il minore è affidato (Cass. 2894/1968).

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