Art. 355 – Protutore

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione 360, 383(1).

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.

Note

(1)

Si applicano al protutore gli artt. 383, 384 e 387 c.c.: in generale saranno applicabili tutte le norme che non sono incompatibili con la natura sussidiaria del suo ufficio.

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