Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato(1), senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare(2).
Note
(1)
Il coordinamento con l’art. 371 del c.c. risulta semplice sol che si consideri che la norma in esame permette al tutore l’autorizzazione di allontanamenti provvisori, mentre la successiva, conferendo al giudice il potere di decidere la collocazione del minore presso una casa o un istituto, affida al giudice tutelare un potere ben più ampio.
(2)
Oltre al richiamo, il giudice tutelare potrà ben ordinare alla forza pubblica che riaccompagni tempestivamente alla casa od istituto cui è destinato il minore.