Art. 359 – Cattiva condotta del minore

Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni puo ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Contro il decreto del presidente del tribunale e ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.

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