Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto(1).
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.
Note
(1)
La decadenza dall’incarico deriva dalla conoscenza dei crediti di cui il tutore sia a conoscenza, e non ritenga prescritti, oppure non li abbia espressamente negati. La diversa disciplina del co. II concerne una diversa sanzione civile, poichè il rischio connesso al debito grava in primis sullo stesso tutore.