Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi(7).
Note
(1)
Il tutore cura e rappresenta l’incapace, e ne amministra i beni; per gli atti elencati nel presente articolo è però necessaria (a differenza dei più rilevanti atti di cui all’art. 375 del c.c.) l’autorizzazione del giudice tutelare. Resta salva la facoltà per il tutore di non compiere l’atto, qualora non opportuno avuto riguardo esclusivamente agli interessi del minore.
(2)
La competenza per l’autorizzazione qui contemplata spetta al giudice tutelare del luogo di domicilio dell’incapace; avverso tale provvedimento sarà ammesso reclamo al tribunale ordinario.
(3)
L’autorizzazione del giudice è necessaria in quanto la cancellazione dell’ipoteca e lo svincolo di un pegno conseguono, di solito, ad un pagamento (cioè uno di quegli atti per cui è necessario il consenso del giudice).
(4)
L’autorizzazione è sempre necessaria per l’assunzione di un debito ma non per l’acquisizione della posizione di creditore (poiché essa è sempre vantaggiosa per il minore).
(5)
L’art. 484 del c.c. prevede che l’accettazione dell’eredità in favore di minori debba avvenire con beneficio di inventario; viene fatta salva comunque la necessaria autorizzazione del giudice tutelare.
(6)
Diversamente, per i legati non serve accettazione. In seguito alla riforma del diritto di famiglia, in nessun caso ora i genitori potranno accettare donazioni a favore del figlio senza la preventiva autorizzazione del giudice.
(7)
Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.