Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale 732 c.p.c., 38:
1) alienare beni(2) 376, eccettuati i frutti 820 e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni 2784 o ipoteche 2808;
3) procedere a divisioni 713, 1111 o promuovere i relativi giudizi 784;
4) fare compromessi 806 c.p.c. e transazioni 1965, 1966 o accettare concordati(4) 127 ss..
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare art. 732 del c.p.c..
Note
(2)
Per alienazione è da intendersi ogni ipotesi di cessione di un bene del patrimonio del minore, a titolo oneroso o gratuito.
(4)
L’autorizzazione per questo tipo di atti è sempre necessaria, anche se hanno ad oggetto atti di ordinaria amministrazione.