Art. 375 – Autorizzazione del tribunale

Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale 732 c.p.c., 38:

1) alienare beni(2) 376, eccettuati i frutti 820 e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni 2784 o ipoteche 2808;

3) procedere a divisioni 713, 1111 o promuovere i relativi giudizi 784;

4) fare compromessi 806 c.p.c. e transazioni 1965, 1966 o accettare concordati(4) 127 ss..

L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare art. 732 del c.p.c..

Note

(2)

Per alienazione è da intendersi ogni ipotesi di cessione di un bene del patrimonio del minore, a titolo oneroso o gratuito.

(4)

L’autorizzazione per questo tipo di atti è sempre necessaria, anche se hanno ad oggetto atti di ordinaria amministrazione.

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