Art. 381 – Cauzione

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione(1), determinandone l’ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Note

(1)

Unitamente alla redazione dell’inventario (di cui all’art. 362 del c.c.), la prestazione della cauzione è uno dei due atti preliminari avente funzione cautelativa.

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