Il giudice tutelare può rimuovere 43, 45 dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza 382 o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente 393(1).
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
Note
(1)
La rimozione del tutore, a differenza dell’esonero descritto nella precedente norma, tutela gli interessi del minore e non del tutore. Essa potrà derivare solamente da un provvedimento del giudice, a sua volta reclamabile ma non ricorribile per Cassazione (come specificato da Cass. sez. VI, n. 13747/2011).
Per quanto riguarda le cause, l’elencazione delle stesse è ritenuta tassativa.