Il giudice tutelare 344(1) può sempre esonerare 43, 45 il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso(2) e vi sia altra persona atta a sostituirlo 352(3).
Note
(1)
La competenza spetterà all’ufficio del giudice tutelare che aveva provveduto alla nomina, e sarà reclamabile innanzi al tribunale per i minorenni.
(2)
L’esonero potrà avvenire in seguito a specifica istanza dello stesso tutore, il quale alleghi propri problemi di salute, a causa dell’età avanzata o per altri motivi sopravvenuti (come il trasferimento in altro luogo per motivi di lavoro, che causi impedimento al corretto svolgimento dell’ufficio).
(3)
Il secondo presupposto, che proroga l’ufficio del precedente tutore impedito, è l’aver trovato un soggetto idoneo a sostituire il tutore, onde evitare una vacatio dei delicati compiti.