Art. 390 – Emancipazione di diritto

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio 84, 165(1).

Note

(1)

Il minore che ha compiuto il sedicesimo anno d’età può chiedere al tribunale per i minorenni l’autorizzazione a contrarre matrimonio; essa verrà concessa dopo aver compiuto – da parte del tribunale – l’accertamento della maturità psico-fisica del richiedente.
Con essa viene a cessare la potestà dei genitori sul minore, ma non necessariamente il correlato obbligo di mantenimento (qualora permanga la coabitazione nello stesso nucleo familiare e non vi siano mezzi economici necessari).

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