Art. 391 – Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.

L’emancipazione puo essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta salvo che concorrano gravissime ragioni.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?