Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento(1).
Note
(1)
Cfr. L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l’accertamento e la certificazione di morte); art. 21, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che conferma come la sopravvivenza debba essere valutata in base alla legge del rapporto implicato.