Art. 4 – Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento(1).

Note

(1)

Cfr. L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l’accertamento e la certificazione di morte); art. 21, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che conferma come la sopravvivenza debba essere valutata in base alla legge del rapporto implicato.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?