Art. 5 – Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all’ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)(1)(2).

Note

(1)

Vedi legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (c.d. Testamento biologico), in vigore dal 31 gennaio 2018.

(2)

A norma dell’art. 1 della L. 19 settembre 2012 n. 167, in deroga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo gratuito di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo di trapianto tra persone viventi.

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