Art. 414 – Persone che possono essere interdette

(1)Il maggiore di età 2 e il minore emancipato 390, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti 85, 119, 193, 245, 417 ss., 429, 2949 n. 1; 40; 643 c.p.; 712 c.p.c. quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 42 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

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