Art. 415 – Persone che possono essere inabilitate

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione 414, può essere inabilitato 166, 193, 429; 40; 712 c.p.c.(1).

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità 776 o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti(2), espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo(3) e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Note

(1)

L’inabilitazione è lo stato giuridicamente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi (Noventa). L’infermità mentale di cui si tratta non deve esser così grave da condurre alla fattispecie di cui all’articolo precedente, pur essendo comunque abituale ed attuale. Il curatore non si sostituisce, come il tutore, alla persona inabilitata: egli solamente assiste ma non rappresenta.

(2)

La prodigalità deve poter condurre a gravi pregiudizi economici, anche potenziali se suffragati da elementi come frivolezza, ostentazione, tendenza allo sperpero (e non invece l’inettitudine negli affari).
Le altre cause (abuso di alcool e di stupefacenti) devono esser profonde e consolidate, tali quindi da aver alterato la sfera psico-volitiva del soggetto.

(3)

L’espressione “sordo” è stata sostituita al termine “sordomuto” dall’art. 1 della L. 20 febbraio 2006 n. 95.

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