Art. 422 – Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione 414 o d’inabilitazione 415, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio 419 rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato 324 c.p.c.(1).

Note

(1)

La norma, inserita al fine della tutela dei terzi eventualmente a rischio pregiudizio da incertezza, costituisce una eccezione alla naturale conseguenza secondo cui al rigetto dell’istanza di interdizione o di inabilitazione conseguirebbe la cessazione dei limiti alla capacità del soggetto ottenuti con la nomina del tutore e del curatore provvisorio.

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