Art. 423 – Pubblicità

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio 419 e la sentenza d’interdizione 414 o di inabilitazione 415 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro 48, 49 e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita 430, 42(1).

Note

(1)

Gli effetti dell’interdizione o dell’inabilitazione si producono nonostante si verifichi l’omissione dell’annotazione della sentenza (art. 421 del c.c.); la pubblicità è pertanto dichiarativa e non costitutiva, e le finalità dell’istituto – che resta quello di evitare l’ingenerarsi di situazioni di affidamento stante l’incapacità del soggetto, e, quindi rendere palese l’invalidità dell’atto che si andrebbe a concludere – vengono rispettate sin dal momento del deposito della sentenza predetta.

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