La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione 429 produce i suoi effetti appena passata in giudicato 324 c.p.c.(1).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione 133 c.p.c. della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato 432.
Note
(1)
Automatico effetto della pronuncia e del successivo passaggio in giudicato della sentenza sarà:
– per l’interdetto, il (ri)acquisto della capacità di agire, e
– per l’inabilitato, l’ampliamento della stessa capacità prima ablata con sentenza.
Inoltre, vi sarà la conseguente perdita del potere di rappresentanza prima in capo al tutore, o la perdita del potere di assistenza in capo al curatore del (già) inabilitato.