Art. 431 – Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione 429 produce i suoi effetti appena passata in giudicato 324 c.p.c.(1).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione 133 c.p.c. della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato 432.

Note

(1)

Automatico effetto della pronuncia e del successivo passaggio in giudicato della sentenza sarà:
– per l’interdetto, il (ri)acquisto della capacità di agire, e
– per l’inabilitato, l’ampliamento della stessa capacità prima ablata con sentenza.
Inoltre, vi sarà la conseguente perdita del potere di rappresentanza prima in capo al tutore, o la perdita del potere di assistenza in capo al curatore del (già) inabilitato.

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