Art. 432 – Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

L’autorità giudiziaria 712, 720 c.p.c. che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare(1) l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso, il primo comma dell’articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione 426 compiuti dall’inabilitato 415 dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione 429, possono essere impugnati 427 solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato 324 c.p.c..

Note

(1)

Tale pronuncia avrà natura dichiarativa, e la eventuale conversione potrà avvenire solo diminuendo gli effetti del precedente provvedimento (non quindi ampliando l’inabilitazione – anzichè revocandola, come richiesto dalle parti – in interdizione).

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