Art. 439 – Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario 433, n. 6(1).

Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore(2).

Note

(1)

Lo stretto necessario indica i bisogni essenziali e primari della persona, il cd. “demanio dei poveri”.

(2)

Il comma è stato così sostituito dall’art. 9 della L. 8 marzo 1975 n. 39.

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