Art. 440 – Cessazione, riduzione e aumento

Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve 438, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze(1). Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato(2).

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore 433 è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Note

(1)

Inizialmente il giudice fissa la misura dell’obbligazione alimentare, ma la sottopone alla clausola modificativa rebus sic stantibus, ossia alla condizione che gli eventi non mutino nel tempo, poichè si determinerebbe uno squilibrio rispetto al valutato; viene perciò determinato il diritto ratione temporis, ed in concreto ne viene data attuazione in relazione a quanto serve nel periodo rilevato dal giudice, salva rivalutazione economica (ad es. frequentemente indicizzata all’Istat).
Si tratta infatti (secondo quanto espresso dall’art. 1277 del c.c.) di un debito di valuta, ossia di una somma di denaro determinata nel suo ammontare.

(2)

Salva l’ovvia facoltà di aumentarne l’importo, viene prevista l’ipotesi di riduzione (ma non di cessazione, in questo caso) qualora si ravvisi una “condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato”, ossia la condotta di colui che, una volta ottenuto il diritto di cui si tratta, non utilizzi i mezzi offertigli in conformità alla loro effettiva destinazione, sperperandoli quindi.

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