Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale 163 c.p.c. o dal giorno della costituzione in mora 1219 dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale 2948 n. 2(1).
Note
(1)
La nascita del diritto è subordinata all’iniziativa dell’avente bisogno; gli effetti della sentenza decorrono dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno della previa domanda stragiudiziale di costituzione in mora dell’obbligato (cui sia seguita la domanda giudiziale di verifica dei presupposti legittimanti l’obbligazione).