Art. 445 – Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale 163 c.p.c. o dal giorno della costituzione in mora 1219 dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale 2948 n. 2(1).

Note

(1)

La nascita del diritto è subordinata all’iniziativa dell’avente bisogno; gli effetti della sentenza decorrono dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno della previa domanda stragiudiziale di costituzione in mora dell’obbligato (cui sia seguita la domanda giudiziale di verifica dei presupposti legittimanti l’obbligazione).

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