Art. 446 – Assegno provvisorio

(1)Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati 1292, a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri 282 c.p.c.(2).

Note

(1)

Il comma è stato così modificato dall’art. 142 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha istituito la figura del giudice unico di primo grado sopprimendo la figura del pretore.

(2)

Circa i presupposti della figura in esame, si evidenzia come tale tipo di assegno possa essere chiesto e concesso unicamente quando la parte che lo invoca rientri in una della categorie di persone obbligate a somministrare gli alimenti e si discuta delle condizioni di cui all’art. 438 del c.c..
L’ordinanza sarà un provvedimento interinale e modificabile dal giudice, non reclamabile e destinato a venire inglobato nella sentenza che fisserà gli alimenti.

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