Art. 447 – Inammissibilità di cessione e di compensazione

Il credito alimentare non può essere ceduto 1260(1).

L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione 1241, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate 545 c.p.c..

Note

(1)

La norma sancisce l’indisponibilità del diritto, che – come detto – è personalissimo quindi intrasmissibile ed inalienabile, irrinunciabile, impignorabile, non esercitabile in via surrogatoria.
L’unica possibilità di prescrittibilità è prevista per le prestazioni arretrate (che il co. II fa ritenere non compensabili) una volta decorsi i 5 anni.

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