Art. 452 – Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita 236, 240 o della morte può essere data con ogni mezzo 132(1).

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Note

(1)

Posto che “rettificazione” è tanto la correzione di errori, quanto la ricostruzione di un atto andato smarrito o distrutto, se non sorgono contrasti il documento potrà essere formato in via di rettificazione; diversamente, dovrà instaurarsi un giudizio di stato (così Zaccaria).
La norma non si applicherà nel caso di mancanza dell’atto di cittadinanza; relativamente all’atto di matrimonio, invece, essa troverà applicazione solamente nel caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile (non essendo possibile alcuna documentazione del negozio solenne compiuto).

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