(1)Se il chiamato rinunzia all’eredità 519 e ss. c.c., le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità 511, 712 c.c..
Note
(1)
Il chiamato all’eredità, qualora rinunci alla stessa, ha diritto di ottenere il rimborso per le spese sostenute ai sensi dell’art. 460 del c.c.. Si ritiene che la norma si applichi anche per ipotesi diverse dalla rinuncia, quale la scoperta di un successivo testamento o la decadenza dal diritto di accettare l’eredità.