Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati(1) o concepiti(2) al tempo dell’apertura della successione 1 c.c..
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti 784 c.c.(3).
Note
(1)
La capacità di succedere indica l’attitudine del soggetto ad essere destinatario di disposizioni mortis causa, subentrando nella titolarità dei rapporti patrimoniali che facevano capo al de cuius.
Sono capaci di succedere, in primo luogo, coloro che hanno la capacità giuridica, ossia i nati.
(2)
Sono, poi, capaci di succedere anche coloro che, al momento dell’apertura della successione, erano soltanto concepiti. Si presumono tali coloro la cui nascita interviene entro trecento giorni dalla morte del soggetto della cui successione si tratta. Tale previsione ha natura eccezionale, in quanto riconosce la capacità di succedere a chi è ancora privo della capacità giuridica.
(3)
Possono, infine, essere chiamati a succedere anche coloro che non erano ancora stati concepiti al momento della morte del de cuius qualora ricorrano due condizioni: si tratti di una successione che avviene per vocazione testamentaria e il non concepito sia figlio di una persona vivente al momento dell’apertura della successione.