Art. 463 – Casi di indegnità

(1)È escluso dalla successione come indegno 306, 309 c.c.:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale 575 c.p.;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale(2) dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio 580 c.p.;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte(2), con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale 368 c.p.; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale 372 c.p.;

3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima(3)(4);

4) chi ha indotto con dolo 1439 c.c. o violenza 1434 c.c. la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare 679 c.c. o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata 684 c.c;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso(5).

Note

(1)

L’indegnità a succedere è una sanzione civilistica che colpisce il chiamato all’eredità che si sia reso colpevole delle condotte tassativamente elencate dalla norma.
L’indegnità ha carattere relativo, ossia impedisce all’indegno di succedere esclusivamente alla persona che ha offeso, e personale, riguarda cioè soltanto l’indegno e non anche coloro che ad esso possono succedere per rappresentazione.
L’indegnità non consegue automaticamente. E’ necessaria a tal fine una pronuncia del Tribunale mediante la quale vengono posti nel nulla gli effetti dell’accettazione. Tale sentenza ha effetti retroattivi: l’indegno è, pertanto, chiamato a restituire anche i frutti che gli sono pervenuti dall’apertura della successione (v. art. 464 del c.c.). Sono legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare al posto dell’indegno nella delazione ereditaria.
L’indegno può essere riabilitato (v. art. 466 del c.c.).

(2)

Parole soppresse dall’art. 1 della L. 8 luglio 2005, n. 137.

(3)

Numero inserito dall’art. 1 della L. 8 luglio 2005, n. 137.

(4)

Le cause di indegnità possono essere suddivise in due gruppi. Al primo appartengono le condotte elencate sub n. da 1 a 3 bis.
Si tratta di colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l’ascendente di questo, quali l’omicidio o il tentato omicidio ( n. 1), l’istigazione al suicidio (n. 2), la calunnia o la falsa testimonianza per reati di una determinata gravità (n. 3) e la decadenza dalla potestà genitoriale (n. 3 bis).

(5)

Appartengo al secondo gruppo di condotte da cui può conseguire l’indegnità quelle elencate sub n. da 4 a 6.
Si tratta, in questo caso, di offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento dello stesso. Può essere dichiarato indegno chi abbia, con dolo o violenza, indotto il soggetto della cui successione si tratta a fare, revocare, modificare un testamento (n. 4), chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (n. 5) e chi abbia creato o fatto consapevolmente uso di un falso testamento (n. 6).

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