Art. 484 – Accettazione col beneficio d’inventario

(1)L’accettazione col beneficio d’inventario 470, 490, 510, 511 c.c. si fa mediante dichiarazione(2), ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione 456 c.c., e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale 52, 53 disp. att.(3).

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione 456, 2648 2830 c.c.(4).

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile 494 c.c., 769 ss. c.p.c.(5).

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto 495, 511 c.c..

Note

(1)

L’accettazione con beneficio di inventario evita la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede. Per l’effetto, il secondo risponde dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto (intra vires). Ove i beni del defunto non siano sufficienti, i suoi creditori non possono aggredire il patrimonio dell’erede.

(2)

Per accettare l’eredità con benefico di inventario è necessario seguire la procedura formale di cui agli articoli 484 ss. del c.c.. Pertanto l’accettazione può avvenire solo in forma espressa e non tacita.

(3)

Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 19 febbraio1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(4)

La trascrizione dell’accettazione beneficiata ha la funzione di pubblicità notizia, la cui omissione non determina l’inefficacia dell’accettazione con beneficio di inventario ma impedisce all’erede di pagare i creditori e legatari ai sensi dell’art. 495 del c.c..
Scopo di tale adempimento è quello di tenere informati i creditori, consentendo loro di tutelare i propri interessi.

(5)

L’inventario consiste nell’elencazione di tutti i beni, mobili e immobili, che fanno parte del patrimonio ereditario allo scopo di determinarne la consistenza e di tenerlo separato da quello dell’erede.
Alle operazioni vi procede il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o un notaio, che possono farsi assistere da uno stimatore per la valutazione economica dei beni ereditari.
Si seguono le norme di cui agli articoli 769 ss. del c.p.c..

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