Art. 485 – Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

(1)Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari(2), deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione 465 c.c. o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale(3) del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi 487 c.c.; 749, 774 ss. c.p.c.(4).

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice 476 c.c.(5).

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta 470 ss. c.c. o rinunzia 519 ss. c.c. all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice 476, 488 c.c.(6).

Note

(1)

Tale previsione non si applica ai minori e agli incapaci, i quali possono accettare l’eredità solo con il beneficio di inventario (v. artt. 471, 472 del c.c.). Tali soggetti decadono dal diritto di accettare con beneficio di inventario, ove non vengano rispettati i termini di cui all’art. 485 del c.c., solo dopo un anno dal compimento della maggior età o dalla cessazione dello stato di incapacità (v. art. 489 del c.c.).

(2)

E’ sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario. Il chiamato all’eredità deve essere, però, a conoscenza dell’appartenenza del bene all’eredità e della devoluzione ereditaria in suo favore.
Al contrario l’erede che non sia nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di cui all’art. 484 del c.c. fino a che non si è prescritto il suo diritto di accettare (v. artt. 480 e 487 del c.c.).

(3)

La parola “tribunale” è stata sostituita da “giudice di pace” dall’art. 27, comma 2, lett. a), D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
Il medesimo D. Lgs. ha altresì stabilito (art. 32, comma 5) che “A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell’articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data”.

(4)

Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(5)

Il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che non abbia compiuto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, diviene erede puro e semplice. Si acquista l’eredità senza che vi sia stata accettazione, espressa o tacita.

(6)

Il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che abbia compiuto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, deve dichiarare, entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario, se intende accettare l’eredità con il beneficio di inventario ai sensi dell’art. 484 del c.c.. Ove tale termine non venga rispettato, il chiamato è da considerarsi erede puro e semplice. Anche in questo caso, come già osservato per il comma precedente, si acquista l’eredità senza che vi sia stata accettazione, espressa o tacita.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?