Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato(1), oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460(2), può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità(3).
Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio 529 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c..
Note
(1)
La norma si applica al solo chiamato che è nel possesso dei beni ereditari, stante il richiamo all’articolo precedente.
(2)
Si tratta dei poteri di conservazione, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari e di tutela possessoria degli stessi.
(3)
Di norma, il chiamato che rappresenta in giudizio l’eredità acquista l’eredità ai sensi dell’art. 476 del c.c.. Qui si prevede un’eccezione alla regola generale.