Art. 486 – Poteri

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato(1), oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460(2), può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità(3).

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio 529 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c..

Note

(1)

La norma si applica al solo chiamato che è nel possesso dei beni ereditari, stante il richiamo all’articolo precedente.

(2)

Si tratta dei poteri di conservazione, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari e di tutela possessoria degli stessi.

(3)

Di norma, il chiamato che rappresenta in giudizio l’eredità acquista l’eredità ai sensi dell’art. 476 del c.c.. Qui si prevede un’eccezione alla regola generale.

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