L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave 496, 531, 1176 c.c.(1).
Note
(1)
L’erede ha l’onere di buona amministrazione dell’intero patrimonio ereditario. Risponde, tuttavia, solo per colpa grave. Tale responsabilità determina l’obbligo di risarcire il danno provocato ma non comporta la decadenza dal beneficio di inventario.