Art. 492 – Garanzia

(1)Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono 750 c.p.c.(2), l’erede deve dare idonea garanzia(3) per il valore dei beni mobili 812 c.c. compresi nell’inventario, per i frutti 820 c.c. degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari 1179 c.c..

Note

(1)

Per ottenere la prestazione della garanzia non è necessario dimostrare che l’erede non sia in grado di soddisfare le obbligazioni a cui è tenuto.

(2)

Possono richiedere la garanzia i creditori e gli altri soggetti che vi abbiano interesse.
La richiesta fatta soltanto da alcuni di essi giova unicamente a chi l’ha avanzata.

(3)

La garanzia prestata può essere di qualsiasi tipo (reale o personale), la scelta spetta all’erede. E’ ammessa anche la cauzione.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?