Art. 493 – Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade(1) dal beneficio d’inventario 490, 494, 505, 509, 564 c.c., se aliena o sottopone a pegno 2748 c.c. o ipoteca 2808 c.c. beni ereditari, o transige 1965 c.c.(2) relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria(3) e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile 747, 748 ss. c.p.c.(4).

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

Note

(1)

La decadenza dal beneficio di inventario comporta che l’erede viene considerato erede puro e semplice dal momento dell’apertura della successione. La decadenza avviene anche in assenza di colpa grave (v. art. 1229 del c.c.) da parte dell’erede o di un reale pregiudizio per i creditori.
Gli atti compiuti senza autorizzazione sono validi ed efficaci.

(2)

L’elencazione non è tassativa. Comporta decadenza dal beneficio di inventario il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione che non sia stato autorizzato dal giudice competente, ad esempio gli atti di disposizione su beni ereditari (permuta, rinunzia traslativa, costituzione di diritti reali etc.).

(3)

La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.).
Il giudice può autorizzare solo quegli atti che siano diretti alla conservazione del patrimonio ereditario, alla liquidazione dei creditori del de cuius o siano di utilità evidente per l’eredità.
I restanti atti non possono essere autorizzati e, anche se autorizzati indebitamente, non possono essere compiuti, pena la decadenza dal beneficio di inventario (es. la donazione ad un terzo di un bene ereditario).

(4)

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 747 e 748 del c.p.c..

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