(1)Dal beneficio d’inventario decade l’erede 493, 505, 509, 564 c.c. che ha omesso in mala fede(2) di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità 762 c.c., o che ha denunziato in mala fede(2), nell’inventario stesso, passività non esistenti 484, 527 c.c.(3).
Note
(1)
Non è sufficiente compiere l’inventario nei termini stabiliti dagli articoli 485 e 487 del c.c., è anche indispensabile che lo stesso sia veritiero.
La norma si applica, senza dubbio, all’erede che abbia prima fatto la dichiarazione di cui all’art. 484 del c.c. e solo in seguito abbia iniziato le operazioni di inventario. Dubbia è la possibilità di riferire la disposizione anche al caso in cui l’inventario preceda l’accettazione: in tale ipotesi, infatti, non si potrebbe parlare propriamente di decadenza, non essendovi ancora stata l’accettazione.
(2)
Ossia dolosamente.
(3)
Comporta decadenza la sola denuncia nell’inventario di debiti ereditari non esistenti, non anche l’omissione di quelli reali.