Art. 500 – Termine per la liquidazione

L’autorità giudiziaria(1), su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine(2) all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione(3) 488, 496, 505 c.c., 749 c.p.c..

Note

(1)

La competenza spetta al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.), la procedura è quella prevista dall’art. 749 del c.p.c..

(2)

Il giudice può anche fissare due termini: uno per la liquidazione e uno per la formazione dello stato di graduazione.
Tali termini, su istanza dell’erede, possono essere prorogati. Contro la concessione della proroga è ammesso reclamo da parte dei creditori dell’eredità. Contro il provvedimento che revoca la proroga è ammesso ricorso per Cassazione.

(3)

Il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice determina decadenza dal beneficio di inventario.

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