Compiuto lo stato di graduazione 499 c.c., il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza(1), e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia(2). Trascorsi senza reclami(3) 778 c.p.c. trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo 502 c.c..
Note
(1)
Devono essere avvisati sia i creditori e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di credito, sia quelli che non hanno partecipato alla procedura. La legge, infatti, consente la proposizione del reclamo ad entrambi.
(2)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(3)
Il reclamo si propone con atto di citazione che va notificato all’erede e ai creditori di cui si contesta il credito o la graduazione, avanti al giudice del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.).
L’azione mira ad ottenere la condanna dell’erede all’inclusione nello stato di graduazione, per i creditori che ne siano rimasti esclusi, o la modifica del grado di preferenza.
Se non vengono proposti reclami entro trenta giorni dalla pubblicazione o quelli proposti vengono respinti, lo stato di graduazione diviene definitivo.