Divenuto definitivo lo stato di graduazione 501 c.c. o passata in giudicato 324 c.p.c. la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede 474 c.p.c.(1).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione 1179 c.c.(2).
I creditori e i legatari che non si sono presentati(3) hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione 508 c.c.(4). Questa azione si prescrive 2934 ss. c.c. in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato 324 c.p.c. la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto 495, 2934 ss. c.c..
Note
(1)
L’erede può pagare i creditori e i legatari solo quando lo stato di graduazione sia divenuto defenitivo, ossia dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione o quando non sia più esperibile contro di esso impugnazione. Se l’erede paga prima di tale termine decade dal beneficio di inventario e sarà considerato erede puro e semplica. La decadenza non si verifica se l’erede abbia pagato creditori garantiti da ipoteca (v. art. 2808 del c.c.) o privilegio (v. art. 2745 del c.c.).
(2)
Posto che il credito condizionato non è ancora certo, in pendenza della condizione si consente all’erede di pagare i debiti posteriori a patto che venga prestata una cauzione. Attraverso quest’ultima viene garantito il pagamento dei suddetti crediti ove la condizione si sia verificata.
(3)
Sono tali sia i creditori che non abbiano presentato la dichiarazione di credito sia quelli che siano stati esclusi dallo stato di graduazione contro cui non abbiano proposto reclamo o lo abbiano visto respingere.
(4)
L’unica possibilità di ottenere soddisfazione per i creditori di cui alla nota precedente è data dalla liquidazione individuale una volta conclusa quella concorsuale e solo nel caso in cui vi sia una rimanenza. A tali creditori è concesso il diritto di agire solo nei confronti dell’erede, come detto sulle somme che residuano dalla procedura di cui agli artt. 498 ss. del c.c., e non anche contro gli eredi (a differenza di quanto previsto per la liquidazione individuale di cui all’art. 495 del c.c.).