Trascritta la dichiarazione di rilascio(1) 507, il tribunale del luogo dell’aperta successione 456 c.c., su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti(2)(3).
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni 52, 53.
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione 499, 501 c.c., spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’articolo 502(4).
Note
(1)
Ove per mancanza di beni immobili (v. art. 812 del c.c.) o mobili registrati (v. art. 815 del c.c.) non si proceda alla trascrizione di cui all’art. 507 del c.c., la nomina del curatore deve avvenire dopo che la dichiarazione di rilascio è divenuta definitiva.
(2)
Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3)
Quello del curatore è un ufficio di diritto privato che deve essere svolto nell’interesse dell’erede, dei creditori e dei legatari. Il compito del curatore è di procedere alla liquidazione dei crediti e dei pesi ereditari e, in pendenza della procedura, di amministrare i beni del defunto. Il curatore ha la legittimazione processuale passiva nei giudizi promossi dai creditori e dai legatari. Qualora si sia reso colpevole di una cattiva amministrazione, egli può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dal suo operato che, tuttavia, in nessun caso può determinare la decadenza dal beneficio di inventario per l’erede. Il curatore può, altresì, essere rimosso o sostituito.
(4)
L’azione spetta solo nei confronti dell’erede, nei limiti di quanto sia residuato all’esito della procedura di liquidazione. Non è data azione di regresso contro i legatari che siano stati soddisfatti, a differenza di quanto previsto dall’art. 495 del c.c. per la liquidazione individuale. Il diritto si prescrive (v. art. 2934 del c.c.) in tre anni.