Art. 509 – Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito 498 c.c., l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario 493, 494, 505 c.c., ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere 505 c.c., il tribunale del luogo dell’aperta successione 456 c.c., su istanza 779 c.p.c. di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito 498 ss. c.c., può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti(1)(2). Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere(3).

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni 52, 53, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari 507, 2643 c.c. e negli uffici dove sono registrati i beni mobili 815, 2649, 2663, 2683, 2687 c.c..

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore 507 c.c.. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari 2644 c.c..

Note

(1)

A differenza di quanto previsto dall’art. 507 del c.c., in questo caso la nomina di un curatore è solo facoltativa e non obbligatoria. Sarà compito del giudice valutarne l’opportunità.

(2)

L’istanza di nomina del curatore si propone con ricorso. Il giudice adito fissa con decreto la comparizione avanti a sè dell’erede e dei creditori che hanno presentato la dichiarazione di credito. Ove taluno dei creditori voglia far valere la decadenza dal beneficio di inventario dell’erede, la nomina non può essere accolta e, se già accolta, viene revocata in sede di reclamo. Ove l’erede contesti la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo in commento per procedere alla nomina, il giudice provvede all’istruzione della causa, disponendo, se necessario, i mezzi conservativi ritenuti opportuni. Si veda in proposito l’art. 779 del c.p.c..

(3)

Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

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