Art. 518 – Separazione riguardo agli immobili

Riguardo agli immobili 812 c.c. e agli altri beni capaci d’ipoteca(1) 2810 c.c., il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi(2). L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche 2827 ss. c.c., indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo 2839 c.c..

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado 2852 c.c. della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori(3).

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche 2808 ss. c.c..

Note

(1)

Fanno parte di tali beni anche quelli mobili registrati (v. art. 815 del c.c.), tra cui navi, aeromobili, autoveicoli etc..

(2)

La separazione avviene su singoli beni che possono essere anche di valore superiore rispetto a quello del credito per la cui soddisfazione si agisce.

(3)

Le iscrizioni effettuate dai creditori separatisti prevalgono sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate contro l’erede e i legatari, anche se le prime sono successive alle seconde. Al contrario tra le trascrizioni e iscrizioni effettuate contro il de cuius e le iscrizioni dei creditori separatisti prevalgono quelle precedenti in base al criterio della prevenzione.

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