(1)(2)La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo 482, 483, 1324, 1434, 1435, 1439 c.c.(3).
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo 1442, 2934 c.c..
Note
(1)
Legittimati attivi alla proposizione dell’impugnazione sono il rinunziante, i suoi erede e i suoi creditori ai sensi dell’art. 2900 del c.c..
(2)
Parte della dottrina ritiene che la proposizione della predetta impugnazione costituisca manifestazione tacita della volontà di accettare l’eredità.
(3)
Irrilevante è l’errore del rinunziate, ad eccezione dell’errore ostativo, quello cioè che determina una divergenza tra la volontà, che si è esattamente formata, e la dichiarazione a causa di una svista materiale o di un errore nel linguaggio giuridico (es. si vuole rinunziare all’eredità di Tizio, ma per errore nell’espressione si rinunzia all’eredità di Caio).