Art. 526 – Impugnazione per violenza o dolo

(1)(2)La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo 482, 483, 1324, 1434, 1435, 1439 c.c.(3).

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo 1442, 2934 c.c..

Note

(1)

Legittimati attivi alla proposizione dell’impugnazione sono il rinunziante, i suoi erede e i suoi creditori ai sensi dell’art. 2900 del c.c..

(2)

Parte della dottrina ritiene che la proposizione della predetta impugnazione costituisca manifestazione tacita della volontà di accettare l’eredità.

(3)

Irrilevante è l’errore del rinunziate, ad eccezione dell’errore ostativo, quello cioè che determina una divergenza tra la volontà, che si è esattamente formata, e la dichiarazione a causa di una svista materiale o di un errore nel linguaggio giuridico (es. si vuole rinunziare all’eredità di Tizio, ma per errore nell’espressione si rinunzia all’eredità di Caio).

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