Art. 525 – Revoca della rinunzia

Fino a che il diritto di accettare l’eredità(1) non è prescritto(2) contro i chiamati che vi hanno rinunziato 480 c.c., questi possono sempre accettarla(3), se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

Note

(1)

Stante l’eccezionalità della previsione, la norma non si può estendere al legato la cui rinuncia è, quindi, irrevocabile.

(2)

Per decorso del termine decennale di prescrizione o di quello fissato dal giudice ex art. 481 del c.c..

(3)

Benché la norma parli di revoca, è condivisa l’opinione che non si tratti di una vera e propria revoca. Se così fosse, infatti, in seguito alla revoca della rinuncia sarebbe consentito al soggetto di accettare l’eredità o meno in quanto tornerebbe nella posizione di chiamato. La “revoca” di cui all’art. 525 del c.c. produce, invece, gli effetti propri dell’accettazione dell’eredità.
Quanto alla forma della revoca vi è chi ritiene che essa debba avere la stessa forma prevista per la rinunzia, in base al principio secondo il quale un atto che pone nel nulla un precedente atto per cui è prevista una determinata forma deve avvenire a sua volta con le medesime formalità.
Di contro vi è chi ritiene che, essendo in realtà la revoca un’accettazione, questa possa avvenire con le medesime forme previste per l’accettazione, sia espressa che tacita.

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