Art. 531 – Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo(1), che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario 484 ss., sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa(2).

Note

(1)

L’inventario, l’amministrazione e il rendimento dei conti dell’eredità giacente sono disciplinati dalle norme dettate in tema di accettazione con beneficio di inventario di cui agli articoli 484 ss. del c.c., con l’esclusione di quelle sulla perdita del beneficio d’inventario (v. articoli 485, 488, 493, 494, 505 del c.c.) e quelle che impongono all’erede di offrire una garanzia adeguata (v. 492 del c.c.).

(2)

Il curatore è responsabile anche per colpa lieve, secondo il parametro di diligenza richiesto al buon padre di famiglia (v. art. 1176 del c.c.), diversamente dall’erede beneficiato che risponde solo per colpa grave (v. art. 491 del c.c.).

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