Art. 532 – Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

(1)Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata 470, 586 c.c.(2)(3).

Note

(1)

La norma, benché indichi il curatore, deve intendersi riferita all’intero complesso di norma in tema di eredità giacente (v. articoli da 528 a 532 del c.c.).

(2)

Rileva sia accettazione espressa che quella tacita; sia beneficiata che pura a semplice.
Irrilevante è, invece, l’immissione dell’erede nel possesso dei beni ereditari.

(3)

Ulteriori ipotesi che determinano la cessazione dell’eredità giacente sono l’esaurimento dell’attivo ereditario, in seguito al pagamento dei debiti ereditari, e la devoluzione dell’eredità allo Stato (v. art. 586 del c.c.).

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