(1)Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata 470, 586 c.c.(2)(3).
Note
(1)
La norma, benché indichi il curatore, deve intendersi riferita all’intero complesso di norma in tema di eredità giacente (v. articoli da 528 a 532 del c.c.).
(2)
Rileva sia accettazione espressa che quella tacita; sia beneficiata che pura a semplice.
Irrilevante è, invece, l’immissione dell’erede nel possesso dei beni ereditari.
(3)
Ulteriori ipotesi che determinano la cessazione dell’eredità giacente sono l’esaurimento dell’attivo ereditario, in seguito al pagamento dei debiti ereditari, e la devoluzione dell’eredità allo Stato (v. art. 586 del c.c.).