L’erede(1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari(2) a titolo di erede o senza titolo alcuno(3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi(4) 71, 73, 534, 535, 2652 n. 7 c.c., 22 c.p.c..
L’azione è imprescrittibile 948, 2934 c.c., salvi gli effetti dell’usucapione 1158 ss. c.c. rispetto ai singoli beni(5).
Note
(1)
Legittimato attivo alla proposizione dell’azione di petizione di eredità è l’erede, sia legittimo che testamentario. Qualora vi siano più eredi, ciascuno può agire singolarmente, non essendovi litisconsorzio necessario con gli altri eredi. La proposizione di tale azione da parte del chiamato comporta l’accettazione tacita dell’eredità.
Non è legittimato attivo il curatore dell’eredità giacente (v. art. 528 ss. c.c.) o l’acquirente dell’eredità (v. art. 1542 del c.c.).
Chi agisce deve provare la morte del de cuius, la qualità di erede (se la vocazione è legittima basta provare il grado di parentela, se testamentaria è necessario produrre il testamento) e che i beni appartenevano all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
(2)
Oggetto dell’azione possono essere tutti i beni ereditari ma anche una parte o una quota di questi. L’azione è esperibile non solo nei confronti dei beni di cui il defunto era proprietario o possessore, ma anche verso beni che quest’ultimo deteneva soltanto.
(3)
Legittimato passivo è:
– chi possiede a titolo di erede (c.d. possessio pro herede), cioè colui che ritiene di essere erede in base ad un titolo che invece non gli spetta;
– chi possiede senza titolo (c.d. possessio pro possessore), ossia colui che possiede senza alcun titolo giustificativo.
Se più persone possiedono i beni ereditari, l’azione deve essere esperita nei confronti di ciascuno di essi.
(4)
Oltre alla condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede senza valido titolo giustificativo, l’azione accerta la qualità di erede in capo all’attore.
(5)
L’azione è imprescrittibile perchè mira ad accertare la qualità di erede in capo all’attore, la quale una volta acquistata non viene meno ( v. semel heres semper heres). Il convenuto può, tuttavia, opporre l’intervenuta usucapione sui singoli beni.